ANATOCISMO
|
CHE COS’È L’ANATOCISMO? anatocismo e usura bancaria
Con il termine anatocismo (dal greco anà – di nuovo, e tokòs – interesse) si intende la capitalizzazione degli interessi su un capitale, affinché essi siano a loro volta produttivi di altri interessi (in pratica è il calcolo degli interessi sugli interessi).
Nella prassi bancaria, tali interessi vengono definiti “composti”. Un esempio di anatocismo è quello di capitalizzare (ossia sommare al capitale di debito residuo) gli interessi ad ogni scadenza di pagamento, anche se sono regolarmente pagati.
La legge non autorizza il pagamento degli interessi sulle quote di debito (capitale e interessi), che non sono state regolarmente pagate a scadenza.
E L’USURA BANCARIA? anatocismo e usura bancaria
Il tasso di usura o usuraio è un tasso d’interesse più alto del cosiddetto “tasso soglia”.
La Banca d’Italia stabilisce, con cadenza trimestrale, il valore del tasso massimo d’interesse, denominato “tasso soglia”, che le banche possono applicare ai loro clienti, sia quando gli stessi richiedano un mutuo, sia un prestito, sia un affidamento in conto corrente.
Quando avviene il superamento del tasso soglia stabilito dalla Banca d’Italia, si verifica un caso di usura bancaria; in questa circostanza, i clienti che l’hanno subita possono richiedere la restituzione delle somme indebitamente pagate.
COME SI FA AD ACCERTARE LA PRESENZA DI ANATOCISMO?
Per accertare la presenza di anatocismo nel proprio conto corrente bancario occorre:
- acquisire gli estratti conto scalari trimestrali; anatocismo e usura bancaria
- elaborare una preanalisi degli scalari; anatocismo e usura bancaria
- far certificare l’esito della preanalisi. anatocismo e usura bancaria
Per capire meglio di cosa stiamo parlando, vediamo un esempio di calcolo dell’interesse semplice su un finanziamento di € 100.000 per un anno (tasso 10%):
trim. | capitale | giorni | interessi |
I | €100.000,00 | 91 | €2.500,00 |
II | €100.000,00 | 91 | €2.500,00 |
III | €100.000,00 | 91 | €2.500,00 |
IV | €100.000,00 | 91 | €2.500,00 |
Il totale degli interessi passivi, su un periodo di 364 giorni, ammonta a € 9.972,60.
Vediamo ora, nello stesso esempio, il calcolo dell’interesse composto con capitalizzazione trimestrale (anatocismo):
trim. | capitale | giorni | interessi |
I | €100.000,00 | 89 | €2.438,36 |
II | €102.438,36 | 91 | €2.553,94 |
III | €104.992,30 | 92 | €2.646,38 |
IV | €107.638,58 | 92 | €2.713,08 |
Il totale degli interessi passivi, su un periodo di 364 giorni, ammonta a € 10.351,76.
Gli interessi vengono conteggiati dalla Banca ogni trimestre, esposti come “voce” nell’estratto conto, per finire sommati al saldo debitore finale.
Così facendo, gli interessi “capitalizzati” nel trimestre precedente producono, allo scadere del trimestre successivo, a loro volta altri interessi che vanno a capitalizzarsi sul saldo finale, e così via, finché permane il debito.
zione degli interessi di € 379,16: è dunque facile immaginare cosa possa succedere in 15 anni con capitalizzazione trimestrale in presenza di anatocismo:
- calcolo con nessuna capitalizzazione degli interessi maturati in 15 anni: € 160.082,19
- calcolo con capitalizzazione degli interessi maturati in 15 anni: € 386.043,24
- differenza nei 15 anni: € 225.961,05
Se, compiute le opportune verifiche, dovessi ritenere di avere diritto al rimborso di somme indebitamente pagate (per interessi usurari o anatocistici) e tale rimborso ti fosse stato rifiutato dalla tua banca, la prima strada da percorrere è quella della mediazione civile.
Una causa civile contro la propria banca ha costi molto elevati e richiede molti anni per arrivare a una sentenza; un procedimento di Mediazione, al contrario, si avvia con € 48,80 (se la somma richiesta in restituzione non supera i 250.000 euro) o € 97,60 (se la somma è superiore a 250.000 euro).
Per le controversie in materia bancaria, inoltre, la Mediazione civile è condizione di procedibilità dell’eventuale ricorso giudiziario: ciò significa che è possibile rivolgersi al giudice ordinario solo dopo aver tentato la via della mediazione.
ANATOCISMO E USURA BANCARIA: LA MEDIAZIONE CIVILE COME RIMEDIO
Oggi è possibile recuperare le somme indebitamente percepite dalle banche che hanno applicato l’anatocismo. Il metodo più efficace per recuperare le somme indebitamente sottratte è la mediazione civile. Fino a qualche anno fa l’unica alternativa era quella di affrontare una lunga e costosa causa in Tribunale. Oggi rivolgendosi ad un Organismo di Mediazione accreditato dal Ministero della Giustizia, si potrà ottenere agevolmente una risposta in tempi brevi e a costi contenuti.
Sempre più persone scelgono la mediazione come strumento moderno e rapido per la soluzione ai conflitti di ogni genere. INMEDIAR con le sue sedi presenti su tutto il territorio nazionale, ha già risolto numerose controversie in materia di anatocismo bancario, portando soluzione ai problemi dei cittadini, delle imprese e dei professionisti.
I costi di un procedimento di mediazione sono solo una frazione di quelli di una causa, e i tempi sono stabiliti per legge in un massimo di tre mesi contro gli anni di un giudizio ordinario.
QUANDO È POSSIBILE OTTENERE IL RIMBORSO DEGLI INTERESSI INDEBITAMENTE PAGATI?
Il rimborso può essere ottenuto: anatocismo e usura bancaria
- per interessi anatocistici pagati successivamente al 1952;
- se il rapporto di cc è ancora in essere ed è stato acceso prima del 2000;
- se il conto è stato chiuso da meno di 10 anni;
- se il conto ha presentato saldi passivi. anatocismo e usura bancaria
PANORAMICA DEGLI ILLECITI SU CONTRATTI BANCARI E FINANZIARI
Anatocismo e usura bancaria su affidamenti, finanziamenti e mutui:
Gran parte del contenzioso civile in materia di contratti bancari e finanziari è relativo agli interessi passivi computati per gli affidamenti, i finanziamenti e i mutui. Se l’applicazione di tassi d’interesse illeciti è suffragata da una perizia ben fatta, ottenerne il rimborso è senz’altro possibile: sono ormai molti i casi di questo tipo risolti da INMEDIAR tramite la Mediazione civile.
Anatocismo e usura bancaria su carte “revolving”: anatocismo e usura bancaria
l’uso sempre più frequente di questa forma di finanziamento, dovuta anche alla facilità con la quale si può accedere al prestito, ha portato ad un aumento esponenziale dell’offerta da parte di istituti di credito e finanziarie; si tratta, però, di prodotti con tassi d’interesse passivo molto elevati, nei quali molte volte si sono riscontrati casi di anatociamo e usura bancaria.
Anatocismo e usura bancaria su swap e derivati: anatocismo e usura bancaria
swap e derivati sono strumenti finanziari il cui valore è collegato al valore di uno o più parametri finanziari sottostanti (detti underlying).
I più comuni prodotti derivati sono:
- swap di interessi (Interest Rate Swap, IRS): è un contratto che prevede lo scambio periodico, tra due operatori, di flussi di cassa aventi la natura di “interesse” calcolati sulla base dei tassi di interesse predefiniti e differenti e di un capitale teorico di riferimento;
- swap di valute (Currency Swap, CS): è un contratto stipulato fra due controparti che si scambiano nel tempo un flusso di pagamenti denominati in due diverse valute. Si pone quale scambio a pronti di una determinata valuta e nel contempo in uno scambio di eguale ammontare e cambio, ma di segno opposto, a una data futura prestabilita;
- swap di commodities: è un contratto stipulato fra due controparti che si scambiano nel tempo un flusso di
pagamenti indicizzati al cambiamento di una commodity da un lato e a un tasso fisso dall’altro.
Un esempio comune sono gli swap sul prezzo del petrolio (Oil swaps); - swap di protezione dal fallimento di un’azienda (Credit Default Swap, CDS): è un contratto di assicurazione che prevede il pagamento di un premio periodico in cambio di un pagamento di protezione nel caso di fallimento di un’azienda di riferimento;
- hedging: riduzione (fino all’annullamento) di una potenziale perdita (rischio finanziario);
- trading: profitto sulla variazione di prezzo (nel tempo), assumendo un rischio finanziario.
Tutti i flussi si eseguono in un unico mercato; - arbitraggio: profitto sulla differenza di prezzo fra due mercati (in un dato tempo).
Si acquista in un mercato, e si vende il derivato o il sottostante in un altro.
Obiettivo dei contratti derivati è la copertura di un rischio connesso alla variabilità di un indice.
I contratti derivati oltre a non generare pienamente questo tipo di copertura pongono un ulteriore costo a carico del cliente e spesso la contrattualistica di base non è completa né regolare.
Nel documento descrittivo dell’operazione l’ente emittente (spesso la banca) indica i casi in cui la banca paga il cliente in virtù del contratto derivato.
Per esempio se il contratto è a copertura dell’oscillazione del tasso variabile, il derivato potrebbe proteggere il cliente da un aumento sopra il 5%. Quindi il cliente che ha in corso un finanziamento a tasso variabile scambia il variabile per il fisso. Il cliente paga il tasso variabile e la banca paga il cliente se il tasso supera il 5%. Il cliente ha quindi la garanzia che il tasso non sarà superiore al 5%.
Per questo il cliente è disposto a pagare un premio (cioè l’acquisto del derivato) come se fosse un’assicurazione. Ovviamente se il tasso non raggiungesse mai il 5% il premio rimarrebbe a carico del cliente.
Quando si dice che il derivato è “disequilibrato”? anatocismo e usura bancaria
Quando la condizione in cui la banca deve pagare il cliente:
- non esiste; anatocismo e usura bancaria
- esiste ma in casi difficilmente verificabili; anatocismo e usura bancaria
- il derivato in concreto addirittura non protegge dall’oscillazione.
In queste ipotesi si dice che il contratto non è equilibrato ed è in forte sfavore del cliente.
DERIVATI e SWAP sono strumenti finanziari costruiti e strutturati dalle banche (prodotti che le banche creano su misura per il cliente). Vengono solitamente utilizzati per:
- «assicurare» prestiti e finanziamenti concessi ai propri clienti correntisti aziendali
- «ristrutturare» il debito aziendale ai propri clienti correntisti
Quando è possibile impugnare e annullare i contratti su DERIVATI?
Possiamo impugnare e annullare i contratti su derivati nei seguenti casi:
- presenza di clausole compromissorie vessatorie; anatocismo e usura bancaria
- assenza del profilo di rischio del cliente; anatocismo e usura bancaria
- presenza di irregolarità contrattuali; anatocismo e usura bancaria
- vizi sull’età del sottoscrittore; anatocismo e usura bancaria
- presenza di anatocismo e usura; anatocismo e usura bancaria
- cause astratte sottostanti avariate. anatocismo e usura bancaria
QUALI ANOMALIE SI RISCONTRANO PIÙ FREQUENTEMENTE SU DERIVATI e SWAP?
Vizi normativi: anatocismo e usura bancaria
- profilo di rischio non idoneo; anatocismo e usura bancaria
- mancanza di documenti; anatocismo e usura bancaria
- patto leonino; anatocismo e usura bancaria
- età del sottoscrittore. anatocismo e usura bancaria
Vizi contabili: anatocismo e usura bancaria
- costi occulti; anatocismo e usura bancaria
- mancanza delle coperture; anatocismo e usura bancaria
- evidenza di speculazione; anatocismo e usura bancaria
- ricalcoli errati di MTM/FLUSSI/UP FRONT. anatocismo e usura bancaria
Queste anomalie possono altresì generare: anatocismo e usura bancaria
- usura oggettiva; anatocismo e usura bancaria
- usura soggettiva; anatocismo e usura bancaria
- truffa contrattuale. anatocismo e usura bancaria
RIMEDI ALL’ANATOCISMO E ALL’USURA BANCARIA SU CONTI CORRENTI E MUTUI
La sentenza della corte di Cassazione del 20 febbraio 2003 n. 2593 è molto chiara a riguardo: “Occorre, in primo luogo, rilevare che in ipotesi di mutuo per il quale sia previsto un piano di restituzione differito nel tempo, mediante il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante, cosicché la convenzione, contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrono gli interessi sulla intera somma integra un fenomeno anatocistico, vietato dall’art. 1283 c.c.”. In generale tuttavia gli istituti di credito applicano gli interessi di mora su tutta la quota di debito (capitale e interessi), di fatto ignorando la legislazione vigente.
La Sentenza n° 24418 del 02 Dicembre 2010 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione riunitasi a Sezioni Unite, ha affermato che l’azione di ripetizione, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta a prescrizione decennale decorrente, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, contemplata nel contratto di conto corrente bancario, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna.
L’anatocismo era considerato, fino a poco tempo fa, del tutto lecito, nonostante l’art. 1283 del codice civile preveda dei limiti ben precisi per la sua applicazione: “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
In sostanza, l’inserimento di una clausola che preveda l’anatocismo in un rapporto di conto corrente bancario può essere considerata lecita solamente se l’anatocismo sia considerato, da sempre, come una usanza pacificamente accettata sia dai clienti che dalle banche (cosiddetto uso normativo).
Di recente la Cassazione, cambiando orientamento, con le sentenze 16/03/1999 n. 2374, 30/03/1999 n. 3096 e 11/11/1999 n. 12507, invece ha stabilito che l’anatocismo non è un uso accettato e considerato come lecito dai clienti che lo ritengono invece come una vessazione delle banche, un male minore da subire per poter aprire un conto corrente.
In altre parole significa che oggi gli interessi sugli interessi, comunemente applicati da tutte le banche nei contratti di conto corrente passivi, sono da considerare del tutto illeciti e quindi debbono essere integralmente restituiti ai correntisti dall’inizio del rapporto di conto corrente.
Sono ormai numerosi i provvedimenti di tutti i Tribunali d’Italia che, sulla scia delle sentenze della Cassazione – che sino ad oggi ha sempre confermato il rivoluzionario indirizzo antibancario – hanno imposto la restituzione degli interessi anatocistici ai correntisti.
USURA BANCARIA E LEGISLAZIONE: LA GIURISPRUDENZA MUOVE IMPORTANTI PASSI IN FAVORE DEI CONSUMATORI
Le motivazioni di una prima sentenza, emessa nel dicembre 2011 dalla Corte di Cassazione in merito all’usura bancaria, hanno aperto alle aziende a ai privati cittadini la strada del risarcimento civile.
La sentenza, nonostante l’assoluzione di tre banchieri, ha comunque configurato la possibilità di ottenere il risarcimento per la scorretta applicazione della commissione di massimo scoperto, quando la stessa va a generare tassi usurari.
Come si legge nella motivazione della sentenza, “Le circolari e le istruzioni della Banca d’Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d’Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato di usura sotto il profilo dell’elemento oggettivo”.
Il decreto sviluppo convertito in legge nel luglio 2011, per la Suprema Corte pur favorendo le banche in relazione al reato d’usura, non può comunque avere effetto retroattivo: “la portata dell’intervento innovativo sulla determinazione dei criteri di individuazione del tasso soglia e la mancanza di norme transitorie, certamente non dovuta a disattenzione, denotano che si è voluto dare alla normativa (che ha introdotto un regime maggiormente favorevole agli istituti di credito in relazione al reato di usura) operatività con esclusivo riferimento a condotte poste in essere dopo la sua entrata in vigore, senza produrre effetti su preesistenti situazioni, regolate dalla normativa precedente”.
La stessa corte, nell’esaminare le nuove norme di regolamentazione del mercato creditizio, che hanno elevato il T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) di credito, ha stabilito che banche e finanziarie non possono avvalersi di tali normative in caso di denuncia da parte di imprese o privati che accusino l’applicazione di interessi usurari.
Sempre la Suprema Corte di Cassazione, in una storica sentenza del 2013, ha ribadito la conseguenza di comportamenti scorretti tenuti da istituti di credito e finanziarie: “se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
Come conseguenza diretta di questa sentenza, in molti contratti di mutuo nei quali erano stati applicati tassi di mora molto elevati, applicazione che dava luogo a casi acclarati di usura bancaria, l’accertamento –seguito all’opposizione al decreto ingiuntivo– dell’esistenza di questa pratica illecita ha portato l’autorità giudiziaria a concedere provvedimenti di sospensiva dell’atto di pignoramento degli immobili.
Inoltre, qualora venissero riscontrate anomalie finanziarie nei contratti da parte degli ispettori della Banca d’Italia , Banche e finanziarie possono venire sanzionate economicamente anche per importi significativi, soprattutto a seguito dell’accertamento di applicazione di tassi di interesse inquadrabili nell’usura bancaria.
NORMATIVA: anatocismo e usura bancaria
Art. 1283 c.c.: Anatocismo – In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi (att. 162).
Non consta, infatti, che le Banche agiscano sulla scorta di un uso normativo consolidato sin dalla data di entrata in vigore del codice civile, unica condizione in base alla quale la clausola anatocistica possa considerarsi valida.
Le Banche, del resto, non possono invocare in loro favore alcun “uso” formatosi e consolidatosi dopo l’entrata in vigore del codice civile, posto che nel nostro ordinamento, i c.d. usi “contra legem” non sono tollerati, come si desume agevolmente – ed a tacer d’altro – dall’art. 1 delle preleggi sulle fonti del diritto e la loro gerarchia.
Se ritieni che la tua banca ti abbia addebitato interessi anatocistici e vuoi ricevere maggiori informazioni su come ottenerne il rimborso con la mediazione, compila e invia il modulo di richiesta informazioni presente a lato in questa pagina.
anatocismo e usura bancaria