Con INMEDIAR aderire alla mediazione è molto semplice ed economico, mette al riparo dalle severe sanzioni che la Legge prevede nei confronti di chi non partecipa senza giustificato motivo e consente di evitare i costi elevati di una causa civile. aderisci alla mediazione
COME ADERIRE ALLA MEDIAZIONE
Aderendo alla mediazione –cui sei stato chiamato con la lettera di convocazione al primo incontro presso una sede INMEDIAR– ti metti al riparo dalle severe sanzioni previste dal D.Lgs. 28/2010, ai sensi degli artt. 92 e 96 del codice di procedura civile, anche a carico della parte vincitrice in giudizio (condanna al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo unificato previsto per il giudizio, condanna alle spese in caso di violazione dei doveri di lealtà e probità delle parti e condanna al risarcimento del danno in caso di mala fede o colpa grave).
Farlo è molto semplice, tramite l’apposito modulo di adesione.
Naturalmente è possibile aderire al procedimento anche semplicemente presentandosi all’incontro di mediazione assistiti da un avvocato ove previsto dalla norma e muniti della prova dell’avvenuto pagamento delle spese d’avvio, o di persona o, nel caso di persone giuridiche, tramite procuratore in possesso di tutti i poteri negoziali ai sensi di Legge (le persone fisiche possono delegare altri a partecipare agli incontri solo per giustificati motivi).
L’adesione anticipata tramite l’apposito modulo, però, è molto utile per la parte chiamata in Mediazione.
Essa, infatti, garantirà al chiamato di potersi presentare all’incontro perfettamente preparato e in una posizione del tutto paritaria a quella dell’istante, poiché consente:
- di poter visionare anticipatamente, e far visionare al proprio avvocato, tutta la documentazione non riservata presentata dall’istante, per una maggior consapevolezza del caso e per poter preparare in anticipo la propria strategia negoziale; aderisci alla mediazione
- di produrre eventuali memorie o documenti che aiutino a chiarire la propria posizione o a far valere le proprie ragioni; aderisci alla mediazione
- di spostare, in caso di necessità, la data o l’orario dell’incontro di mediazione, concordandone un’altra con l’istante e con il mediatore. aderisci alla mediazione
Al contrario, se non aderisci alla mediazione, ti esponi a gravi conseguenze e, soprattutto, rinunci a parte del tuo diritto di difesa lasciando alla controparte un notevole vantaggio processuale. Per questo, se aderisci alla mediazione, tuteli al meglio i tuoi interessi.
APPROFONDIMENTO: quando conviene aderire alla mediazione
Per aderire alla mediazione è sufficiente: aderisci alla mediazione
- compilare il modulo di adesione (in stampatello leggibile, anche da computer), stamparlo e sottoscriverlo;
- provvedere al pagamento degli importi composti dalle spese d’avvio della procedura e dalle spese per il primo incontro di mediazione, oltre al fondo spese per i servizi accessori eventualmente richiesti, come da relativo prospetto:
Spese d’avvio:
Valore della controversia | Mediazione condizione di procedibilità | Mediazione volontaria |
Fino a € 1.000 | € 39,04 (pari a € 32+IVA) |
€ 48,80 (pari a € 40+IVA) |
Oltre € 1.000 e fino a € 50.000 | € 73,20 (pari a € 360+IVA) | € 91,50 (pari a € 75+IVA) |
Oltre € 50.000 o indeterminabile |
€ 107,36 (pari a € 88+IVA) | € 134,20 (pari a € 110+IVA) |
Spese per il primo incontro di mediazione (vedi nota):
Valore della controversia | Mediazione condizione di procedibilità | Mediazione volontaria |
Fino a € 1.000 (o indeterminabile basso) |
€ 58,56 (pari a € 48+IVA) |
€ 73,20 (pari a € 60+IVA) |
Oltre € 1.000 e fino a € 50.000 (o indeterminabile medio) |
€ 117,12 (pari a € 96+IVA) | € 146,40 (pari a € 120+IVA) |
Oltre € 50.000 (o indeterminabile alto) |
€ 165,92 (pari a € 136+IVA) | € 207,40 (pari a € 170+IVA) |
Gli importi complessivi da versare sono quindi:
per mediazioni obbligatorie:
- € 97,60 (pari a € 80,00+IVA) per controversie di valore fino a € 1.000;
- € 190,32 (pari a € 156+IVA) per controversie di valore oltre € 1.000 e fino a € 50.000;
- € 273,28 (pari a € 224+IVA) per controversie di valore superiore a € 50.000;
- € 165,22 (pari a € 136+IVA) per controversie di valore indeterminabile basso;
- € 224,48 (pari a € 184+IVA) per controversie di valore indeterminabile medio;
- € 273,28 (pari a € 224+IVA) per controversie di valore indeterminabile alto.
per mediazioni volontarie:
- € 122,00 (pari a € 100,00+IVA) per controversie di valore fino a € 1.000;
- € 237,90 (pari a € 195+IVA) per controversie di valore oltre € 1.000 e fino a € 50.000;
- € 341,60 (pari a € 280+IVA) per controversie di valore superiore a € 50.000;
- € 207,40 (pari a € 170+IVA) per controversie di valore indeterminabile basso;
- € 280,60 (pari a € 230+IVA) per controversie di valore indeterminabile medio;
- € 341,60 (pari a € 280+IVA) per controversie di valore indeterminabile alto,
Spese vive: sempre ai sensi dell’art. 28 comma 3 del D.M. 150/2023, andranno versate anche le “spese vive” affrontate dall’Organismo di mediazione relativamente alla singola procedura, quali, per esempio, costi di eventuali servizi di videoconferenza, costi delle comunicazioni alle altre parti, costi per la sottoscrizione digitale dei verbali ed eventuali altre spese vive documentate e riconducibili alla procedura.
I versamenti andranno effettuati in una di queste modalità:
- mediante carta di credito o conto PayPal, utilizzando il modulo di pagamento presente in alto a destra in questa pagina;
- tramite bonifico bancario sul c/c intestato a Works in Progress S.r.l.
Banca Mediolanum
codice IBAN: IT18D 03062 34210 000002122721,
indicando nella causale:- la dicitura “adesione MED” e il numero di pratica presente nella lettera di convocazione;
- il nominativo della parte per conto della quale si effettua il pagamento;
- il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento e a cui va intestata la fattura;
- un indirizzo email di contatto (¹);
(es: adesione MED 715/2021 – Mario Rossi – MRSCSZ54E51H501P – mario.rossi@email.it);
- Inviare la documentazione suindicata, allegando copia della ricevuta di versamento delle spese d’avvio (non necessaria per pagamenti effettuati con PayPal):
- via fax al numero 0774 19.20.424, oppure
- per email a inmediar@inmediar.it o tramite p.e.c. a inmediar@pec.inmediar.it.
- Inviare ogni eventuale documentazione utile alla procedura di mediazione come al precedente punto 3.
Qualora non fosse possibile compilare il modello di adesione direttamente da computer, questo andrà compilato accuratamente a penna, in stampatello ben leggibile.
In caso di dubbi in merito all’adesione al procedimento potete utilizzare il modulo di richiesta informazioni presente in basso a destra in questa pagina.
NOTA BENE: partecipando alla mediazione, le parti hanno diritto, ai sensi dell’art. 20, primo comma, del D.Lgs. 28/2010 come modificato dal D.Lgs. 149/2022, a un credito d’imposta commisurato all’indennità di mediazione corrisposta fino a un massimo di € 600 e, quando la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 28/2010, a un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato fino a un massimo di € 600 quando viene raggiunto l’accordo conciliativo. I crediti d’imposta sono ridotti della metà se l’accordo non è raggiunto.
IN CASO DI ACCORDO, QUINDI, LE MEDIAZIONI DI CONTROVERSIE FINO A UN VALORE DI € 50.000 SONO IN PRATICA GRATUITE, avendo ciascuna parte diritto a detrarre quanto pagato dalle tasse dovute.
Altri servizi accessori: le parti aderenti alla Mediazione, analogamente a quanto previsto per la Mediazione in modalità telematica, potranno richiedere a INMEDIAR, prima o successivamente allo svolgimento della procedura di mediazione, altri servizi accessori i cui costi non rientrano nelle spese di avvio, versando un fondo spese secondo il seguente prospetto:
· comunicazioni tramite lettera raccomandata A/R (Italia): | € 7,38 + IVA |
· comunicazioni tramite lettera raccomandata A/R (Paesi UE): | € 14,76 + IVA |
· comunicazioni tramite lettera raccomandata A/R (Paesi extra UE): | € 25,00 + IVA |
· comunicazioni tramite notificazione (Italia): | € 25,00 + IVA |
· comunicazioni tramite notificazione (estero): | chiedi preventivo |
· rilascio di copie cartacee di documenti (a pagina): | € 2,50 + IVA |
· invio di copie di documenti in formato PDF (con email o P.E.C., a pagina): | € 1,00 + IVA |
Inoltre, anche le parti che non abbiano ancora aderito alla Mediazione e pagato le spese d’avvio potranno eccezionalmente richiedere alcuni servizi a INMEDIAR, previo pagamento anticipato del costo di ogni singolo servizio richiesto, secondo il seguente prospetto:
· gestione eventuali richieste di rinvio: | € 20,00 + IVA |
· comunicazione ad altra parte (tramite posta elettronica, P.E.C. o fax): | € 5,00 + IVA |
· comunicazione ad altra parte (tramite lettera raccomandata A/R, Italia): | € 12,00 + IVA |
· comunicazione ad altra parte (tramite lettera raccomandata A/R, Paesi UE): | € 24,00 + IVA |
· comunicazione ad altra parte (tramite lettera raccomandata A/R, extra UE): | € 40,00 + IVA |
· comunicazione ad altra parte (tramite notificazione, Italia): | € 35,00 + IVA |
· comunicazione ad altra parte (tramite notificazione, estero): | chiedi preventivo |
· rilascio di copie cartacee di documenti (a pagina): | € 5,00 + IVA |
· invio di copie di documenti in formato PDF (con email o P.E.C., a pagina): | € 2,00 + IVA |
· rilascio di copia di verbale (in formato cartaceo o elettronico): | € 40,00 + IVA |
· singola sessione in videoconferenza (costi di utilizzo della piattaforma): | € 25,00 + IVA |
In mancanza del versamento anticipato dei costi sopra indicati, il corrispondente servizio non potrà essere erogato; in particolare, eventuali richieste di rinvio del primo incontro di mediazione, presentate prima dell’adesione e non motivate da precise disposizioni normative, potranno essere gestite solo previa pagamento, da parte del richiedente, delle relative spese di gestione e organizzazione del rinvio e di comunicazione alle altre parti, come da prospetto soprastante
N.B.: le somme già versate per i servizi ricompresi nelle spese d’avvio verranno interamente scontate dalle spese d’avvio stesse in caso di successiva adesione alla Mediazione.
INCENTIVI PER LE PARTI CHE PARTECIPANO ALLA MEDIAZIONE
L’art. 17 comma 2 del D. Lgs. 28/2010 modificato dal D.Lgs. 149/2022, recita: “Il verbale contenente l’accordo di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente“.
L’esenzione dall’imposta di registro, prevista per l’accordo in mediazione (ma non per le sentenze giudiziali), costituisce un beneficio notevolissimo per le parti ogni volta che viene conciliata una controversia di valore elevato, come per esempio una divisione ereditaria su immobili.
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L’art. 20 comma 1 del medesimo decreto invece prevede che “Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento” e al comma 2: “I crediti d’imposta previsti dal comma 1 sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà“.
Questo credito d’imposta fa sì che in caso di accordo su controversie di valore fino a 50.000 euro la mediazione sia gratuita per le parti.
Vi è, inoltre, un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato in caso di giudizio estinto a seguito di accordo conciliativo in mediazione, fino a concorrenza di 518 euro (art. 20 comma 3).
Da ultimo, le parti ammesse al patrocinio a carico dello Stato non dovranno versare indennità di mediazione (né spese d’avvio, né spese di mediazione) e nemmeno il compenso dell’avvocato che le assiste (artt. da 15-bis a 15-undecies). aderisci alla mediazione
SANZIONI PREVISTE CONTRO LE PARTI CHE NON PARTECIPANO ALLA MEDIAZIONE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO
L’art. 12-bis comma 1 del D. Lgs. 28/2010 modificato dal D.Lgs. 149/2022, recita: “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116, secondo comma, del codice di procedura civile“, mentre il comma 2 recita: “Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio” e, al comma 3: “Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione“.
In parole semplici, ciò significa che la parte assente in mediazione senza un giustificato motivo non solo dovrà pagare una forte sanzione in denaro, ma rischierà di veder compromessa la propria posizione processuale.
Giustificati motivi per la mancata partecipazione, per analogia con le previsioni normative relative all’interrogatorio formale, sono:
- il legittimo impedimento, aderisci alla mediazione
- la causa di forza maggiore, aderisci alla mediazione
- la mancata o la tardiva comunicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’incontro,
- l’errore di persona. aderisci alla mediazione
In generale, possono essere considerati giustificati motivi per la mancata partecipazione quegli aspetti formali che potrebbero rendere invalido il radicamento della mediazione o un eventuale accordo, quali, ad esempio, la nullità dell’istanza di mediazione, l’incompetenza territoriale dell’organismo adito, l’incapacità negoziale o il difetto di legittimazione della parte.
Una costante giurisprudenza ormai diffusa in tutta Italia considera, invece, sempre ingiustificata (e pertanto da sanzionare) l’assenza di una parte dovuta a valutazioni della controversia discordanti da quelle di controparte, o al fatto di ritenere impossibile il raggiungimento di un accordo conciliativo per la distanza delle reciproche posizioni: si tratta, infatti, di aspetti comuni a ogni controversia –dove è naturale che ogni parte sia convinta di aver ragione–, senza i quali la stessa controversia non si sarebbe neppure instaurata.
Inoltre, il giudice potrà valutare il rifiuto ingiustificato a partecipare al procedimento di mediazione come violazione del dovere di lealtà e probità delle parti e conseguentemente condannare l’assente ingiustificato alle spese, ai sensi dell’art. 92 del codice di procedura civile, anche qualora risultasse vincitore nel giudizio. aderisci alla mediazione
Nei casi più gravi, il giudice potrebbe ravvisare nel comportamento non collaborativo delle parti mala fede o colpa grave, e sanzionarle ai sensi dell’art. 96 del codice di procedura civile condannandole anche al risarcimento del danno (resistenza temeraria). aderisci alla mediazione
NOTA: Spese di mediazione dovute per il primo incontro
Con l’entrata in vigore di tutte le norme contenute nel D.Lgs. 149/2022 è stato eliminato il cosiddetto “primo incontro informativo gratuito”, che obbligava i mediatori a lavorare gratuitamente in tutte le procedure che si interrompevano, per volontà delle parti, al primo incontro stesso, in palese contrasto con l’art. 36 della Costituzione che garantisce a ogni lavoratore il diritto a una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del suo lavoro. tariffe di mediazione
Il primo incontro di mediazione, pertanto, oggi è parte integrante della procedura di mediazione e al termine del primo incontro le parti e gli avvocati partecipanti non sono più chiamati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura, essendo questa già iniziata in modo effettivo.
Oltre alle spese d’avvio e alle spese vive, pertanto, già dal primo incontro saranno dovute le relative spese di mediazione.Aderisci alla mediazione Aderisci alla mediazione Aderisci alla mediazione Aderisci alla mediazione Aderisci alla mediazione Aderisci alla mediazione Aderisci alla mediazione Aderisci alla mediazione Aderisci alla mediazione Aderisci alla mediazione Aderisci alla mediazione Aderisci alla mediazione Aderisci alla mediazione Aderisci alla mediazione Aderisci alla mediazione Aderisci alla mediazione Aderisci alla mediazione Aderisci alla mediazione